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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - APE


Validità dell’APE


I contenuti di questa pagina sono un condensato di quanto presente nel testo  “Prontuario per la gestione dell’APE” redatto da Paolo Zanoli (Studio Saparo) e pubblicato da Maggioli Editore.
Studio Saparo si permette di suggerire a coloro che, per motivi professionali, necessitano frequentemente di approfondire questi  argomenti, di considerare il supporto della suddetta pubblicazione
.


Periodo ordinario di validità

Salvo le eccezioni descritte di seguito, un APE ha validità massima di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio indicata sull’APE stesso.


Sospensione della validità

La validità dell’APE è sospesa nei seguenti due casi:

- sono stati effettuati interventi che hanno modificato la classe energetica dell’immobile;

- non sono state effettuate le operazioni periodiche di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio. La effettuazione di detti interventi deve risultare dal libretto di impianto;

- Nel caso di mancati controlli, la validità dell’APE decade al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la prima omissione.

- In generale, se l’APE non è più valido, è necessario un nuovo APE aggiornato solo se sorgono gli obblighi indicati in questa pagina Gli immobili ad uso pubblico, se soggetti ad obblighi di dotazione ed eventualmente di esposizione di APE, devono sempre adempiere con un documento aggiornato.


Validità del formato

- Il modello attuale di APE è riportato è riportato nel DM 26-06-2005  ACE.

- Ogni APE redatto dopo 1 ottobre 2016 deve essere conforme al modello suddetto.

- Gli APE redatti tra il 25 luglio 2009 ed l’1 ottobre 2016 devono essere conformi al modello che si doveva allora adottare secondo le normative vigenti nelle singole regioni.


Contenuti minimi

In diverse regioni d’Italia la compilazione dell’APE avviene attraverso sistemi informativi. Questi garantiscono la presenza, anche se non la correttezza, dei dati essenziali per la validità dell’APE.


Dati amministrativi

Questi dati sono facilmente controllabili:

- gli elementi identificativi dell’immobile:

- riferimenti catastali completi,

- l’indirizzo;

- la data di rilascio e di scadenza;

- la sottoscrizione del tecnico certificatore;

- la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi del tecnico certificatore;

- la dichiarazione di indipendenza del tecnico certificatore.


Dati tecnici

- Un APE deve essere obbligatoriamente completo di tutti i parametri tecnici. È facile, veloce e conveniente effettuare il controllo della loro presenza.

- Colui che redige l’APE deve giustificare il motivo della eventuale mancanza di alcuni dati.


- Un APE non completo è legalmente nullo. È anche inadeguato a rendere note le caratteristiche energetiche a chi avrebbe diritto di conoscerle (compratore, locatario, ecc.).

- La normativa indica i parametri tecnici che un APE deve obbligatoriamente riportare, ma sono praticamente tutti quelli presenti nel modello.


Cambiamento di motivazione dell’APE

- Sull’APE deve essere indicato il motivo per cui è redatta (per es. ristrutturazione) locazione.

- L’APE può essere poi utilizzata in futuro per altri motivi (per es. locazione o vendita) senza che debba essere redatta nuovamente o corretta .


Casi in cui necessita l’Attestato di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Edifici esclusi dall’obbligo di Attestati di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Sanzioni per inadempienze
relative a
l’ Attestato di Prestazione  Energetica APE


Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte


pagina aggiornata il 19-11-2017


“Prontuario per la gestione
degli APE”

redatto da
Paolo Zanoli (Studio Saparo)
pubblicato da
Maggioli Editore

Guida pratica, organica, completa e rigorosa  per coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o problematiche relative agli APE.  Acquisto on line € 16.15