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 il 30/09/2020

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Contabilizzazione del calore


CONTABILIZZAZIONE OBBLIGATORIA

Casi in deroga per non convenienza economica

(non efficienza dei costi)


Strumento gratuito Contabili.van

per il calcolo dell’efficienza dei costi (convenienza economica) di un sistema di contabilizzazione


(link per download  del foglio di calcolo a fondo pagina)


(Vedere gli altri casi in deroga ammessi)


Normativa

Art. 9.4 DLgs 102-2014 integrato dal DLgs 141-2016

[...]

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 30 giugno 2017 (1), a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.  

L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;


c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459

[nota di Studio Saparo: non si prescrive la relazione tecnica, ma la mancanza della stessa è sanzionata all’art. 16.7];

[...]


Premessa sulla metodologia

- La norma UNI EN 15459:2008 è intitolata: Prestazione energetica degli edifici - Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici (testo della norma è il risultato della traduzione dall’inglese della norma europea).

- La norma indica come calcolare le prestazioni economiche e finanziarie di un investimento relativo ad impianti energetici. Il metodo è basato sul calcolo del costo totale dell’investimento (TCO) e sul valore attuale netto (VAN) dei flussi di cassa  generati dall’investimento. Il metodo è largamente utilizzato nella finanza aziendale per valutare qualunque tipo di investimento.

- Riferendoci al caso di installazione di sistemi di misura del calore e di termoregolazione, il calcolo del VAN consente, a chi ha confidenza con queste valutazioni, di stabilire se l’investimento è nel suo caso conveniente.

- Per l’applicazione il metodo richiede, oltre che la conoscenza dei suddetti flussi, la definizione di alcuni parametri su cui basare il calcolo del VAN. Nell’utilizzo professionale, questi parametri sono a discrezione di chi valuta l’investimento. Per esempio:

- sono da stabilire elementi sostanziali come il periodo di valutazione dell’investimento e il costo dell’opportunità / tasso di sconto;

- devono essere fissate le modalità con le quali considerare le variazioni nel tempo di alcuni costi (per es. il costo del lavoro o il costo del combustibile).

-  Correttamente la norma lascia ampia discrezionalità all’utilizzatore per stabilire parametri quali quelli sopra indicati ed altri.

- Questi parametri sono però critici sul risultato. Se un dispositivo di legge richiede di utilizzare il metodo per effettuare una valutazione di efficienza di un investimento, sarebbe opportuno avere chiare indicazioni dei criteri per fissarli.

Mancando queste indicazioni, pur applicando la metodologia, non sarà possibile conoscere se l’investimento ha la convenienza nel senso inteso dal legislatore. Ammesso che il legislatore avesse avuto presente un senso da attribuire alla stessa.


Assegnazione dei parametri per il calcolo finanziario

Per ovviare a quanto espresso al punto precedente, l’unica soluzione è quella di effettuare un calcolo molto conservativo, cioè adottando nell’incertezza parametri più sfavorevoli alla tesi di non  convenienza.

- Costo dell’opportunità / tasso di sconto di sconto prossimo a zero.

- Tempo di valutazione: 10 anni(2)
(come da suggerimento del DM 19-6-2009 per le raccomandazioni sugli Attestati di Certificazione Energetica e come suggerito dalla norma UNI EN 15459)

- Risparmio energetico ricavato dalla differenza dei consumi calcolati attraverso la modellazione energetica dell’edificio.

- si modella l’edificio nello stato esistente e si rilevano rendimenti e consumi dell’impianto;

- si modella l’edificio nelle situazioni a progetto (contabilizzazione diretta  e/o contabilizzazione indiretta + termoregolazione) considerando nella norma la diminuzione del fabbisogno del fabbisogno utile effettivo del 10% indicata dalla nota al paragrafo 6.1.3 della norma UNI-TS 11300-2:2014;

- si rilevano le differenze di consumi tra l’edificio nella stato esistente e negli stati a progetto.

- Tasso d’inflazione inferiore agli obiettivi delle istituzioni finanziarie.

- Aumento del costo del combustibile uguale al tasso di inflazione od a un tasso supportato da argomentazioni macroeconomiche.

- Costi come da preventivi documentati (IVA compresa) di:

-  progetto, prodotti, installazione e collaudo;

-  manutenzione annua dei nuovi prodotti;

-  gestione dei contatori come strumenti metrologici (denunce, verifiche periodiche, ecc.)(3) ;

-  lettura periodica dei misuratori.

Non si considerano invece, per espressa indicazione del MiSE, le detrazioni 50% di cui i sostenitori delle spese potrebbero beneficiare (4) .


Cautela sulle aspettative

Per edifici locati in nord Italia, l’esperienza di Studio Saparo  rileva che, tranne casi particolari (per es. edifici molto ben isolati, condomini di alloggi con occupazione saltuaria) sono molto pochi i casi in cui si può dimostrare la non convenienza della contabilizzazione e della termoregolazione.

Per gli edifici locati in sud Italia è spesso dimostrabile la non convenienza.


Foglio di calcolo

- Se si ritiene, si può utilizzare il semplice foglio di calcolo Contabili.van.xlsx (sviluppato con Windows Excel 2016 - compatibile con le versioni Excel 2013 e 2010; vedere altri dettagli sulla pagina avvertenze del foglio).

- Per l’utilizzo occorre:

- una conoscenza almeno di base di Windows Excel.

- una conoscenza almeno di base dei parametri di valutazione degli investimenti (VAN, TIR, PBP).

- Il risultato VAN positivo, di conseguenza TIR maggiore di zero e periodo di recupero (PBP) minore di 10 anni, significano che l’investimento è, secondo il metodo, conveniente.


- Nel foglio di calcolo, per il calcolo del VAN è stato scelto di semplificare considerando i flussi di cassa (entrate / risparmi e uscite) a livello annuale.  A motivo degli attuali livelli di inflazione e di tassi finanziari, l’errore è irrilevante. Sicuramente non introduce un margine di errore superiore da quello che ci si aspetta nell’assunzione dei dati previsionali di aumento del costo del combustibile.


- La cartella Excel contiene un foglio denominato “avvertenze” che deve essere letto attentamente prima di effettuare calcoli.


Note

(1) il termine originario del 31-12-2017 è stato prorogato al 30 giugno 2017 dall’art. 6.10 del DM 244-2016.

(2) Il periodo di valutazione non deve essere confuso col ciclo di vita del sistema di contabilizzazione e di termoregolazione o dei suoi componenti. Sono concetti diversi e la norma UNI EN 15459 correttamente non li accomuna.
Il periodo di calcolo di 10 anni trova un riferimento, seppure indiretto, nella normativa.
Nel caso che l’investimento sia effettuato da famiglie si può ragionevolmente considerare che sia il periodo massimo rispetto a quelle che sono mediamente le esigenze di bilancio delle stesse.

(3) Attualmente ne sono soggetti i contatori di energia o di volume (non i ripartitori).

(4) (MiSE, 9 giugno 2017 Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore -  9 giugno 2017 - faq n.14)


(vedere i servizi di Studio Saparo sul tema)

















Contabilizzazione
obbligatoria del calore




Casi in cui è possibile derogare alla noma




Elaborazione
Diagnosi Energetiche


secondo le normativa
tecnica vigente


Elaborazione
Attestati Energetici
APE

secondo l’attuale normativa in
vigore dal
 1 ottobre 2015
in
Regione Piemonte


Attestati di
Prestazione Energetica
APE


Informazioni generali sul
contenuto, l’utilizzo e la
elaborazione degli APE



Casi in cui necessita l’Attestato di
Prestazione Energetica
APE

Secondo la normativa di Stato e della Regione Piemonte



Download gratuito
strumento per il calcolo dell’efficienza dei costi di un sistema di contabilizzazione
Contabili.van©
versione 4.1 del 9-6-2017





Relazione tecnica
per l’esenzione dall’obbligo di
contabilizzazione del calore

(DLgs 102-2014, DLgs 141-2016 e UNI 10200)

servizio di verifica dei requisiti e relativa attestazione in relazione tecnica asseverata

pagina aggiornata il 25-3-201

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