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RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO  “LEGGE 10”


Come in passato, una Relazione Tecnica deve essere redatta in tutte le occasioni in cui il progetto riguarda un nuovo edificio o variazioni alle caratteristiche energetiche di uno esistente.


Attualmente, la cosiddetta “Relazione Legge 10” deve essere redatta secondo uno dei seguenti modelli allegati al DM 26/06/2015 - Relazione Tecnica:

- nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;

- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello;

- riqualificazione energetica degli impianti tecnici.


La Relazione anche deve contenere le:

  1. Verifiche secondo DM 26/06/2015 - Requisiti Minimi;
  2. DLgs 28-2011 (energie rinnovabili);
  3. DGR Piemonte  46-11968 2009  (in Piemonte).


Una efficace sintesi delle verifiche ai punti 1 e 2 è stata schematizzata nel documento realizzato da ACCA Software: Tavola sinottica Verifiche di legge







Elaborazione
relazione tecnica
di progetto “Legge 10”

verifiche secondo DM 26-6-2010,
DGR 46-11968  Regione Piemonte e Dlgs 20/2011
(Energie Rinnovabili)



pagina aggiornata il 25-03-2018