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il 30/09/2020
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA -
Edifici esclusi dagli obblighi di APE
DM 26/6/2015 -
(testo parafrasato al fine di renderlo più comprensibile)
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi di edifici:
a) fabbricati isolati (nel senso di non contigui con altri) con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
d) edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili.
e) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose,
f) ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento
della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In
particolare si fa riferimento:
-
verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
-
l) manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo 192 -
pagina aggiornata il 19-
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