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Bonifici che non hanno generato ritenuta d’acconto - soluzione



   Riferimento: Circolare  Agenzia delle Entrate 43-2016


Non si pregiudica il diritto alle detrazioni fiscali 50% e 65% se, per effettuare il pagamento tramite bonifico, non si è utilizzata l’appropriata modulistica bancaria e questo non ha consentito alla banca stessa di applicare direttamente una ritenuta d’acconto dell’8% al beneficiario, cioè al fornitore.

La soluzione è di ottenere dal fornitore una autodichiarazione in cui attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa


La circolare 43 - 2016 è tipicamente commentata come un chiarimento sulle modalità di pagamento ammesse per detrarre le spese per la costruzione di box.


La vera novità interpretativa, che di fatto smentisce quanto sostenuto in precedenza dall’Agenzia, è invece quella contenuta nelle ultime righe del documento e parafrasate in testa a questo articolo.

Quanto segue tratta principalmente questa incidenza della circolare. Essa interessa la generalità degli interventi detraibili 50% e 65%.


Per detrarre il 50% e 65% delle spese sostenute per interventi ammessi, è sempre necessario, per le persone fisiche, il pagamento delle spese stesse tramite bonifico.


Se disponendo tale bonifico non si è precisato, utilizzando apposita modulistica bancaria, che si intendeva detrarre la spesa e questo non ha generato, da parte della banca, la ritenuta d’acconto al beneficiario, si può sanare l’omissione.


La soluzione è in una autodichiarazione del fornitore in cui egli afferma che il bonifico è stato registrato e che l’importo concorrerà al reddito dell’impresa.


Invitiamo comunque coloro che debbono sostenere spese a seguire in ogni caso la prassi normale evitando il più possibile complicazioni.

Per spese da detrarre al 50% o 65% si consiglia vivamente di effettuare bonifici comunicando alla banca l’intenzione di effettuare le suddette detrazioni.

Conviene limitare il ricorso all’autodichiarazione citata in precedenza solo a casi particolari ed altrimenti irrimediabili (es. quando si sono intraprese spese senza la consapevolezza che potevano essere detratte e non si può più annullare e ripetere il bonifico).


COSTRUZIONE DI BOX

Nel caso di costruzione di box è ammesso il pagamento con qualunque mezzo purché sia attestato nell’atto notarile. Occorre però sempre una autodichiarazione simile alla suddetta.



COMMENTO

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 55-2012 sosteneva che i bonifici di pagamento, per poter essere detratti, dovevano aver necessariamente originato la ritenuta d’acconto da parte della banca, attualmente all’8%, verso il beneficiario, cioè il fornitore.


A seguire la circolare, la 11-2014 confermava la posizione ammettendo errori di causale del bonifico solo se questi non avevano pregiudicato l’applicazione della suddetta ritenuta.


A parere di Studio Saparo la posizione di cui sopra era palesemente insostenibile.

La normativa sopra citata e mai variata afferma la indispensabilità di un bonifico e di altri dati da riportare nella casuale dello stesso.

Nulla di normativo è stato mai decretato circa la decadenza del diritto a detrarre in assenza di ritenuta d’acconto verso il beneficiario.

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pagina aggiornata il 27-11-2016