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Correzione della documentazione inviata ad enea


Le correzioni di errori materiali contenuti negli allegati ENEA possono essere corretti entro il 30 settembre 1 dell’anno successivo alla fine dei lavori.


Dalla Circolare Agenzia delle Entrate 21/2010, sopra riassunta nell’essenza, leggiamo quanto segue.


3.7. Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA


D: È possibile rettificare, anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all’ENEA, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55 per cento sugli interventi di risparmio energetico?

Le ipotesi più ricorrenti riguardano:

- errori materiali nella indicazione dei dati anagrafici del contribuente, dei dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, degli altri soggetti beneficiari della detrazione, delle spese conteggiate, etc…;

- importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva per sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all’invio della scheda.


R: Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 prevede che la scheda informativa debba essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Tuttavia, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36 per cento relativa agli interventi di recupero edilizio (cfr circolare n. 34 del 4 aprile 2008), si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l’invio.

In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa.

Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce 1.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all’invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese.




Commento di Studio Saparo

La questione riveste molta importanza perchè, nella Risoluzione 44/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate sostiene che, se l’importo indicato nella documentazione è minore di quello che risulta dalla somma dei pagamenti rilevata dai bonifici,  è lecito detrarre solo l’importo indicato, casomai erroneamente, nella documentazione.

 

Viceversa, per la consueta asimmetria interpretativa a sfavore del contribuente, se l’importo indicato nell’Allegato fosse superiore, si deve considerare la somma dei pagamenti.


Studio Saparo dissente da questa interpretazione in quanto la documentazione obbligatoria (Allegato E) che riporta il totale della spesa è la cosiddetta “Scheda informativa” un documento che, come dice il nome, ha fini meramente statistici.

Come tale non può intendersi come dichiarazione formale delle spese che si intendono detrarre. Tale intenzione è sempre e solo responsabilmente manifestata nella Dichiarazione dei Redditi.





1 Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 settembre. Può subire, come nel 2017, delle prorogato.


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pagina aggiornata il 8-10-2017