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Le persiane come beni non significativi


Ci si domanda:

nel caso di un intervento di installazione o sostituzione di serramenti e persiane, le persiane devono essere considerati beni significativi?


Anzitutto è palese che nel caso di un intervento di sola installazione o sostituzione di persiane, le stesse non sono considerabili come beni significativi.


L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 12-2015 - paragrafo 17.2 offre la seguente soluzione interpretativa.

Tale soluzione è stata successivamente confermata con una interpretazione autentica, nella legge 205 - 2017 (legge di bilancio 2918) nell’art.1 comma 19


[…] si ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.

Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.

Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’ infisso stesso.

In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.


Ammesso che sia immediato comprendere cosa l’Agenzia delle Entrate possa intendere, nella realtà pratica di un serramento, “l’autonomia funzionale” di cui possa godere una persiana, un serramento o di una tapparella,  sembra sensato poter concludere che:


- nel caso che il serramento costituisca un blocco inscindibile in cui sono integrate persiane o tapparelle, si deve considerare l’insieme.

- negli altri casi, cioè quelli più comuni, si devono considerare le tapparelle e le persiane, separatamente dalle finestre e come beni non significativi, cioè come beni a cui si applica l’aliquota agevolata 10%.





































pagina aggiornata il 27-2-2018