ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
        Concetti di base
        
        I contenuti di questa pagina sono un condensato di quanto presente nell’e-book  “Prontuario per la gestione dell’APE” redatto da Paolo Zanoli (Studio Saparo) e pubblicato da Maggioli Editore.
Studio Saparo si permette di suggerire a coloro che, per motivi professionali, necessitano frequentemente di approfondire questi  argomenti, di considerare il supporto della suddetta pubblicazione.
        L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
- Ha sostituito dal 2013, a seguito di aggiornamenti legislativi e tecnici, il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
        - L’1 ottobre 2016 è entrata in vigore una nuova normativa che rende omogeneo, a livello nazionale, il formato ed i contenuti dell’APE. In particolare definisce criteri uniformi per la determinazione e la rappresentazione delle classi energetiche (da A3, la più efficiente a G, la meno efficiente). 
        - L’Attestato di Prestazione Energetica, se correttamente redatto, dovrebbe adempiere agli obiettivi di:
        - informare suoi consumi energetici dell’immobile in oggetto;
        - fornire raccomandazioni per la riduzione dei consumi proponendo interventi convenienti
         in termini di rapporto costi / benefici ovvero spesa da sostenere 
        (consumo di gas, energia elettrica, ecc.) e risparmio energetico ottenibile;
        - assegnare una classe energetica all’immobile consentendo una immediata e comprensibile
         sintesi della qualità energetica dell’immobile;
        - contenere dati utili per poter confrontare e valutare, sul piano dei consumi energetici,
        immobili diversi da acquistare o locare.
        Normativa di Stato e normativa regionale
- Gli aggiornamenti legislativi del 2013 sopra menzionati hanno avuto attuazione nel 2015. 
        - In particolare sono state definite le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche da riportare sull’APE ed il modello dell’APE stesso.
        - Tutte le regioni hanno recepito la nuova normativa con la sola eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
        - Rimangono e probabilmente rimarranno diverse per molto tempo ancora, le procedure di registrazione degli APE presso le singole Regioni.
        Unità immobiliari dotabili di APE
- Sono gli edifici o le parti di essi per i quali:
        -  le norme legislative non ne prevedano l’esclusione dagli obblighi inerenti l’APE;
        -  è possibile calcolare, secondo le norme tecniche, il consumo energetico ed è quindi redigere un APE.
        - Come principio, tutti gli edifici finiti che per il loro utilizzo, residenziale o lavorativo, necessitano di un impianto di climatizzazione (non importa se sia al momento esistente o funzionante), sono dotabili di APE. La casistica generale è però piuttosto complessa.
        - La normativa prevede, come accennato sopra, alcune eccezioni che sono riassunte al punto successivo
        
        Unità immobiliari escluse dagli obblighi  di APE
        Sono esclusi dagli obblighi relativi all’APE:
        - gli immobili per cui non è tecnicamente possibile calcolare il consumo energetico e quindi redigere un APE sono necessariamente esclusi dall’obbligo di dotazione APE.
        - Indipendentemente che sia o meno possibile calcolarne i consumi, le norme legislative escludono espressamente dalla dotazione di APE ed a maggior ragione, da tutti gli altri eventuali obblighi inerenti l’APE:
        - gli edifici isolati (non contigui ad altri) con superficie utile inferiore a 50 m2;
        - gli edifici adibiti a luoghi di culto;
        - i ruderi, tipicamente accatastati come collabenti o comunque così definiti nell’atto di eventuale compravendita;
        - i fabbricati in costruzione, ovvero quelli che non dispongono di agibilità ed in particolare quelli costituiti dallo “scheletro strutturale”  o od al “rustico” .
        Una casistica più completa a questa pagina.
        - Non è più possibile sostituire un APE con la cosiddetta “Autodichiarazione di classe G”, cioè la dichiarazione del proprietario affermante le scadenti qualità energetiche di un immobile .
        
        Casi in cui è necessario dotare un immobiliari di APE
        Come principio, se non ne è previsto l’esonero come dal punto precedente, un immobile deve essere dotato di APE nel caso:
        - di trasferimento di proprietà (anche a titolo gratuito) o di locazione; 
        - di nuovo edificio, a fine lavori, prima della richiesta dell’agibilità;
        - di ristrutturazione importante , quando alla fine dei lavori si richiede l’agibilità;
        - edifici esistenti di uso pubblico ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 m2;
        - edifici esistenti di cui sopra in caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti termici. 
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        Gli obblighi relativi all’APE
        Nei casi in cui è prevista la dotazione di APE, possono sorgere anche questi obblighi di legge :
        - obbligo di informazione: l’acquirente o il locatario devono essere informati delle informazioni contenute nell’APE in dotazione all’immobile;
        - obbligo di consegna: l’acquirente o il locatario devono aver ricevuto copia dell’APE in dotazione all’immobile;
        - obbligo di allegazione: l’APE deve risultare allegato all’atto di vendita od al contratto di locazione;
        - obbligo di affissione: l’APE deve essere esposto con evidenza in luogo ben visibile al pubblico .
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        I soggetti titolari di obblighi relativi all’APE
        A seconda dei casi, vari soggetti hanno obblighi da assolvere relativi all’APE. Il mancato adempimento, se rilevato, comporta sanzioni importanti. I soggetti possono essere:
        - il costruttore di un nuovo edificio (ovvero colui a cui è intestato il permesso di costruire);
        - il committente, in caso di ristrutturazione importante;
        - il direttore dei lavori;
        - il venditore od il locatore di unità immobiliari;
        - il compratore od il locatario di unità immobiliari;
        - l’intermediario (se pubblica comunicati commerciali, inserzioni, ecc.).